Detrazione 55%
Indice
- Detrazione 55% risparmio energetico (stai vedendo)
- Limiti e modalità per la detrazione del 55%
- Come ottenere la detrazione 55%
- Modulistica, modelli e documenti per detrazione fiscale 55%
Detrazione 55% risparmio energetico
Cos'è la detrazione fiscale del 55%
La legge Finanziaria del 2007 (legge 27 dicembre 2006 n. 296) ha introdotto la possibilità di detrarre dall'imposta IRPEF il 55% delle spese sostenute per gli interventi di riqualificazione energetica negli edifici, ovvero di tutti quegli interventi volti a ridurre la dispersione termica di un edificio o di una casa o, più in generale, a risparmiare energia. Tale misura è stata poi prorogata anche nella finanziaria del 2008 dando continuità alla linea di contenimento dei consumi energetici e miglioramento dell'efficienza energetica del paese.
Attualmente il termine fissato per la scadenza di questi incentivi è il 31 Dicembre del 2010, tuttavia il Sottosegretario allo Sviluppo Economico, Stefano Saglia, durante il dibattito dal titolo “Detrazioni fiscali per l’efficienza energetica: analisi, risultati e prospettive” ha prospettato l'ipotesi reale che ci sia spazio per un'ulteriore proroga delle agevolazioni in considerazione del fatto che l'efficienza energetica rientra pienamente nel piano di politica energetica nazionale assieme alle fonti rinnovabili e al nucleare.
Le spese per le quali è possibile fruire della detrazione comprendono sia i costi per i lavori edili connessi con l’intervento di risparmio energetico, che quelli per le prestazioni professionali, necessarie sia per la realizzazione degli interventi agevolati che per acquisire la certificazione energetica richiesta per fruire del beneficio. Sono spese detraibili, oltre alle spese professionali, quelle relative alle forniture ed alla posa in opera di materiali di coibentazione e di impianti di climatizzazione nonché la realizzazione delle opere murarie ad essi collegate.
Per gli interventi condominiali l’ammontare della detrazione deve essere riferito a ciascuna delle unità immobiliari che compongono l’edificio tranne le ipotesi in cui l’intervento si riferisce all’intero edificio e non a “parti” di edificio.
Chi può usufruire della detrazione fiscale del 55%
Possono usufruire della detrazione fiscale 55% tutti i contribuenti residenti e non residenti, anche se titolari di reddito d’impresa, che possiedono, a qualsiasi titolo, l’immobile oggetto di intervento. In particolare, sono ammessi all’agevolazione:
- le persone fisiche, compresi gli esercenti arti e professioni;
- i contribuenti che conseguono reddito d’impresa (persone fisiche, società di persone, società di capitali);
- le associazioni tra professionisti;
- gli enti pubblici e privati che non svolgono attività commerciale;
- i titolari di un diritto reale sull’immobile;
- i condomini, per gli interventi sulle parti comuni condominiali;
- gli inquilini;
- chi detiene l’immobile in comodato.
Sono ammessi a fruire della detrazione fiscale 55% anche i familiari (coniuge, parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo grado), conviventi con il possessore o detentore dell’immobile oggetto dell’intervento, che sostengono le spese per la realizzazione dei lavori, ma limitatamente ai lavori eseguiti su immobili appartenenti all’ambito “privatistico”, a quelli cioè nei quali può esplicarsi la convivenza, ma non in relazione ai lavori eseguiti su immobili strumentali all’attività d’impresa, arte o professione.
Quali interventi rientrano nella detrazione fiscale 55%
La detrazione d'imposta del 55% si può ottenere per tutti gli interventi che migliorano l'efficienza energetica dell'immobile :
- Riqualificazione energetica “globale” - (art.1, comma 344, della legge 296/2006) - si puo intendere ad esempio l'isolamento delle pareti dall'interno dall'esterno o dall'intercapedine oppure l'isolamento delle coperture con materiali isolanti per ridurre la dispersione del calore;
- Interventi sull’involucro di edifici esistenti, sue parti o unità immobiliari, riguardanti strutture opache orizzontali, verticali, finestre comprensive di infissi, delimitanti il volume riscaldato, verso l’esterno e verso vani non riscaldati - (art.1, comma 345, della legge 296/2006) possono rientrare in questo punto la sostituzione degli infissi o l'installazione di doppi vetri e guarnizioni supplementari su serramenti esistenti o con infissi aventi maggiori proprietà isolanti;
- Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda per usi domestici o industriali e per la copertura del fabbisogno di acqua calda in piscine, strutture sportive, case di ricovero e cura, istituti scolastici e università - (art.1, comma 346, della legge 296/2006);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti dotati di caldaie a condensazione e contestuale messa a punto del sistema di distribuzione - (art.1, comma 347, della legge 296/2006);
- Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale, integrale o parziale, con impianti con pompe di calore ad alta efficienza o con impianti geotermici a bassa entalpia e contestuale messa a punto ed equilibratura del sistema di distribuzione - (art.1, comma 347, della legge 296/2006 e art1, comma 286, legge 244/2007).
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